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VARIAZIONE DATA Webinar “La super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostituisce l’agevolazione “Patent box" 22 marzo 2022 dalle ore 10:30 alle ore 12:30

In relazione alla nostra circolare FISCO/1322 del 17/02/2022 si segnala che il webinar in oggetto subirà una variazione di data.

 

Il webinar è stato posticipato a

Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.30

 

organizzato da Meta

 

Relatori saranno il Dott. Roberto Bianchi, e il Dott. Giampaolo Giuliani, funzionario Ufficio Fisco e Diritto d’Impresa di Confindustria Romagna.

 

OBIETTIVO

L’incontro si propone di fornire un’analisi sull’agevolazione prevista dall'art. 6 del D.L. 21.10.2021 n. 146 convertito dalla L. n. 215/2021, modificato dall'art. 1 co. 10 della L. 234/2021, che ha disposto la sostituzione del Patent box con una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo concernenti specifici beni immateriali.

PROGRAMMA:

Nell’incontro verrà esaminata le caratteristiche della nuova agevolazione che in questa sede si anticipano.

Al riguardo si evidenzia come hanno la possibilità di beneficiare dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa che esercitano l'opzione e che svolgono le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali agevolabili. Tali attività possono essere eseguite anche attraverso contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo, ovvero con università o enti di ricerca e organismi assimilati.

Sono agevolabili i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli e, tali beni, possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

L'agevolazione si sostanzia in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai suddetti beni immateriali e, nel dettaglio, è prevista una maggiorazione del 110% di tali costi, rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP e il beneficio si concretizza, pertanto, in una variazione in diminuzione da operarsi nelle dichiarazioni redditi e IRAP.

Nel caso in cui le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta a fronte della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente potrà beneficiare della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale[1].

La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ha ottenuto un titolo di privativa industriale (co. 10-bis art. 6 D.L. 146/2021, introdotto dall'art. 1 co. 10 della L. 234/2021)[2].

L'opzione per la "super deduzione" ha valenza per cinque periodi d'imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile mentre le modalità di esercizio dell'opzione verranno definite attraverso un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni sulla "super deduzione" si applicano a partire dalle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso al 22/10/2021 e, di conseguenza, a far data dal periodo d'imposta 2021 per i soggetti "solari".

Contestualmente, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari"), non sono più esercitabili (art. 6 co. 10 del D.L. 146/2021) le opzioni di cui all'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014, afferente alla disciplina originaria del Patent box e l'opzione di cui all'art. 4 del D.L. 34/2019, relativa all'autodeterminazione del reddito agevolabile per il Patent box.

A norma dell'art. 6 co. 10 del D.L. 146/2021, i soggetti che abbiano espresso o che esprimano opzioni Patent box di cui all'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014 "afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'entrata in vigore del presente decreto-legge"[3] hanno la facoltà di scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo[4] previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno specificate attraverso un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Rimangono esclusi da tale possibilità i contribuenti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling di cui all'art. 31-ter del DPR 600/73, ovvero proposto istanza di rinnovo e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione delle menzionate procedure, oltre ai soggetti che abbiano aderito al regime di "autodeterminazione" disciplinato dall'art. 4 del D.L. 34/2019.

I soggetti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione, da predisporre in base a quanto previsto da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Il possesso di tale documentazione dovrà essere comunicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione, al fine di poter beneficiare della penalty protection nell’ipotesi di rettifica della maggiorazione.

In seguito all'abrogazione dell'art. 6 co. 9 del D.L. 146/2021 a opera dell'art. 1 co. 10 della L. 234/2021, la "super deduzione" risulta essere cumulabile con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

 

Modalità di adesione

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli associati.

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 90,00 + IVA a persona.

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva).

 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione a sgarattoni@confindustriaromagna.it  entro e non oltre il prossimo 7 marzo 2022.

Prima delle data di svolgimento del webinar, le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento.

Requisiti tecnici per la partecipazione

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare problemi con la connessione:

  • Sistema Operativo: Windows 7 o superiore
  • Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE
  • Internet connection – Strong
  • Per Apple macOS - necessario scaricare l’App MicrosoftTeams

 

Si consiglia vivamente l’uso del PC.

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei partecipanti che potranno essere inviate in chat.

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera più nitida.

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi all’ ufficio Fisco e Diritto d’Impresa - Dott. Giampaolo Giuliani, e-mail ggiuliani@confindustriaromagna.it

 

 

 

[1] Con il termine “privativa industriale” si intende un diritto di esclusiva che viene conferito dall’ordinamento ad un determinato soggetto su uno specifico asset industriale ovvero su un’opera intellettuale. Tale esclusiva si traduce nel diritto di opporsi a qualunque uso non autorizzato del segno, dell’opera, del disegno o dell’invenzione da parte di terzi nel mercato e di potersi rivolgere alle competenti autorità giudiziarie per ottenerne la cessazione.

[2] Relazione tecnica al Ddl di bilancio 2022: "Viene quindi introdotto un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale"

[3] Opzioni relative a periodi d'imposta antecedenti al 2021, per i soggetti "solari"

[4] Relazione tecnica al D.L. 146/2021: La nuova disciplina "non impone ai contribuenti che usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo d'imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime"

Il Sistema Confindustria Romagna